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CIRCOLARE SUGLI ESAMI DI STATO DEL I CICLO  

Pubblicato da: Admin | Speciale Esame | 28/05/2011 |  Commenti: 0

È confermata anche per quest’anno scolastico la C.M. n. 49 del 20 maggio 2010 relativamente alla valutazione degli alunni e all’esame di Stato del I ciclo d’istruzione.

Con la C.M. n. 46 del 26 maggio 2011 il Miur ha, però, fornito alcune precisazioni, riguardanti, in particolare, lo svolgimento delle prove scritte di lingue comunitarie, le modalità di attribuzione del voto finale e la certificazione delle competenze.

Relativamente alle prove scritte delle lingue comunitarie, poiché l’insegnamento della seconda lingua è ormai giunto a regime, la fase transitoria e sperimentale prevista dalla C.M. n. 28/07 è da ritenersi superata, per cui il Miur ritiene che sia necessario per il collegio dei docenti prevedere anche per la seconda lingua straniera un’autonoma valutazione all’interno dell’esame di Stato, al fine di garantire pari dignità ai due insegnamenti.
Ne consegue che le commissioni d’esame potranno stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l’opportunità che tali prove debbano svolgersi separatamente ed essere oggetto di autonoma valutazione.
La seconda lingua comunitaria non sarà oggetto di prova di esame qualora gli studenti si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana.

Sul voto finale in esito all’esame di Stato il Ministero ribadisce, poi, che non si può ricorrere alla media ponderata, perché il voto finale dell’esame conclusivo del I ciclo “è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5” (per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, per la volontà del legislatore di attribuire a tutte le prove d’esame uguale peso).
E sulle ipotesi avanzate da qualche scuola relativamente alla possibilità di applicare un “bonus” in analogia all’esame di Stato conclusivo del II ciclo d’istruzione, Il Miur fa presente che tale istituto non è previsto per l’esame finale del I ciclo e, pertanto, le Commissioni d’esame non potranno decidere in tale senso.
Resta ferma la possibilità per la Commissione esaminatrice di assegnare la lode con decisione unanime ai candidati che conseguono il voto di dieci decimi.

Infine, la circolare in commento ricorda che la certificazione delle competenze va espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi di competenza raggiunti accompagnata da valutazione in decimi. Per l’individuazione dei traguardi di competenza da certificare, in attesa della definizione di un modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, le istituzioni scolastiche faranno riferimento


Fonte: Tecnica della Scuola





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