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NORMATIVA; Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici dal 1/01/2010
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Nota operativa n. 50 del 07 ottobre 2009 - Art. 22/ter della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 - Gazzetta ufficiale del 4 agosto 2009, n. 179, S.O. - Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici
A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono previsti nuovi requisiti anagraficiper la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e per le destinatarie di un sistema contributivo. L’innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici pubbliche è stato stabilito dall’art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
Continua a valere la previgente normativa per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della suddetta disposizione ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Pertanto, tali dipendenti pubbliche conseguiranno il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa e potranno così richiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Tale certificazione, precisa l’Inpdap, non è in alcun modo costitutiva del diritto, ma assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione.