Lunedì 16 novembre 2009 (quest'anno, infatti, la usuale data del 15 "cade" di domenica) è il termine ultimo di presentazione delle domande per la fruizione, nell'anno solare 2010, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (cosiddette "150 ore"). Dal "link" è rinvenibile --->
un fac-simile di modello di domanda da indirizzare agli Uffici Scolastici Provinciali (USP) tramite la propria scuola di servizio (con l'avvertenza che alcune Direzioni Regionali o USP hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli).
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Normativa di riferimento- • CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a).
- • Contratto integrativo regionale.
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DestinatariTutte le categorie di personale:
- • con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- • con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale (ove previsto dai contratti integrativi e nei limiti delle disponibilità dei contingente provinciale).
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Modalità delle assenze- • I permessi straordinari retribuiti - in misura massima di 150 ore annue individuali, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi - sono calcolati ad anno solare.
- • La concessione - sulla base di una contrattazione decentrata, nel limite del 3% della dotazione organica provinciale complessiva - è data allo scopo di permettere la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale (i permessi spettano anche per la preparazione della tesi di laurea).
- • I turni di lavoro devono poter agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, fatte salve eccezionali esigenze di servizio.
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Presentazione delle domande- • La domanda (redatta su apposito modello, talvolta fornito dagli Uffici Scolastici Provinciali) deve essere presentata a questi ultimi, tramite la scuola di titolarità , entro il termine fissato dalla contrattazione regionale (normalmente il 15 novembre: quest'anno, come detto, il 16).
- • Entro il 15 dicembre il dirigente scolastico emette il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nell'elenco provinciale degli aventi diritto.
- • Solo in caso di eccedenza dei limite numerico dei 3%, sarà necessaria provvedere a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criterio di priorità :
1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2) frequenza di corsi finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente;
3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post- universitari;
5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di studio di pari grado a quello già posseduto;
6) anzianità di servizio;
7) età .
- • A parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche, i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di corsi.
- • Coloro che già godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato.
- • La certificazione va presentata ai dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione dei permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare (o di un eventuale cambiamento di sede).
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Documentazione- • Idonea certificazione sia dell'iscrizione ai corsi sia degli esami finali sostenuti
Fonte:
CISL Scuola